Il proprietario va considerato solo custode

Il debitore esecutato perde ogni azione derivante dal contratto perché, ex art. 559 del Cpc, muta il titolo del possesso da parte sua, giacché egli continua a detenere il bene solo come organo ausiliario del giudice dell’esecuzione e perde il diritto di far propri anche i relativi frutti civili, nello specifico i canoni di locazione.

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