Il governo sta lanciando timidi e sporadici segnali per lo sviluppo del depresso mercato immobiliare, e così ha messo in campo alcune agevolazioni ai fini delle imposte indirette, nei trasferimenti di immobili nelle procedure esecutive e nelle vendite fallimentari. La scadenza per assoggettare i trasferimenti all’imposta di 600 euro slitta dal 31/12/2016 al 30/06/2017. La norma consente di assoggettare a imposta di registro i trasferimenti di immobili o diritti reali tramite procedure esecutive, fallimenti compresi, a due tipi di soggetti: imprese (con l’impegno dichiarato di rivendere tali beni entro 2 anni dall’acquisto, che ora diventano 5 anni) e privati (in caso di acquisto di 1° casa non di lusso, da non rivendere prima di 5 anni).
Valido il prezzo inferiore a quello di mercato
La norma che impedisce all’ufficio di presumere l’esistenza di un maggior corrispettivo nelle cessioni di immobili e di aziende, in base al solo valore dichiarato, accertato o definito ai fini del registro, si applica anche per il passato essendo di interpretazione autentica. Corte di cassazione – sentenza 22221/2016 depositata ieri.
Banche: meglio rinegoziare che pignorare
I mutui a rischio di insolvenza devono essere individuati per tempo, per gestire il rischio prima possibile. A suggerire tutto ciò, nella parte relativa ai mutui immobiliari, riformati dal dlgs 72/2016,è il provvedimento del 30 settembre 2016 della Banca d’Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e fi nanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2016).