Il pignoramento di beni mobili iscritti al PRA nelle forme di cui all’art. 521bis c.p.c. rappresenta una modalità di procedere in via esecutiva alternativa a quella disciplinata dagli artt. 513 e ss. c.p.c.
Sebbene il pignoramento spieghi efficacia nei confronti del debitore a partire dalla notifica e l’opponibilità del vincolo sia subordinata alla sua trascrizione, deve ritenersi che, ai fini del perfezionamento della fattispecie, sia comunque necessaria la materiale apprensione del bene: l’art. 521-bis c.p.c., al quinto comma, prevede che il termine – previsto a pena di inefficacia del pignoramento – per procedere all’iscrizione a ruolo decorre dalla comunicazione di avvenuta consegna del bene all’IVG (la quale diviene, di fatto, una condizione per procedere all’iscrizione a ruolo del pignoramento ed alla vendita del bene), e ciò nell’intento evidente di evitare che vengano iscritti a ruolo procedimenti destinati ad estinguersi per il mancato reperimento del bene.