Pignoramento ex art. 521bis c.p.c.: la materiale apprensione del bene condiziona la possibilità di iscrivere al ruolo il procedimento esecutivo.

Il pignoramento di beni mobili iscritti al PRA nelle forme di cui all’art. 521bis c.p.c. rappresenta una modalità di procedere in via esecutiva alternativa a quella disciplinata dagli artt. 513 e ss. c.p.c.
Sebbene il pignoramento spieghi efficacia nei confronti del debitore a partire dalla notifica e l’opponibilità del vincolo sia subordinata alla sua trascrizione, deve ritenersi che, ai fini del perfezionamento della fattispecie, sia comunque necessaria la materiale apprensione del bene: l’art. 521-bis c.p.c., al quinto comma, prevede che il termine – previsto a pena di inefficacia del pignoramento – per procedere all’iscrizione a ruolo decorre dalla comunicazione di avvenuta consegna del bene all’IVG (la quale diviene, di fatto, una condizione per procedere all’iscrizione a ruolo del pignoramento ed alla vendita del bene), e ciò nell’intento evidente di evitare che vengano iscritti a ruolo procedimenti destinati ad estinguersi per il mancato reperimento del bene.

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