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La liberazione dell’immobile pignorato occupato dai terzi.

L’art. 560 c.p.c., a seguito della novella apportata all’art. 560 c.p.c. dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119, con una scelta sostanzialmente stata confermata dalle evoluzioni normative successive, attribuisce al giudice dell’esecuzione il potere, per il tramite del custode da lui nominato, di conseguire subito alla procedura la disponibilità del bene per la sua offerta in gara e quindi in tempo anche anteriore all’aggiudicazione.

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