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Guerra in Ucraina e incertezze per l’immobiliare. Le stime di Bankitalia

Nello scenario davvero fosco caratterizzato dallo scoppio del conflitto in Ucraina le prospettive concrete per il settore immobiliare possono essere delineate attraverso due recenti pubblicazioni della Banca d’Italia (Bollettino Economico 2/2022 e Rapporto sulla stabilità finanziaria 1/2022).  A livello globale è aumentata l’incertezza sulle prospettive economiche e le previsioni di crescita sono state riviste al ribasso.
Nel settore immobiliare, nel 2021, l’andamento delle costruzioni e del mercato in generale è stato particolarmente favorevole, con una forte espansione delle compravendite (cresciute rispetto al 2020 e al 2019 rispettivamente del 34% e del 24%); la discesa dei prezzi ha rallentato, coerentemente il miglioramento delle condizioni reddituali delle famiglie.
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La liberazione dell’immobile pignorato occupato da terzi: il giudice dell’esecuzione tra poteri gestori e cognizione in senso lato.

L’art. 560 cpc, a seguito della novella apportata all’art. 560 cpc dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119, con una scelta sostanzialmente stata confermata dalle evoluzioni normative successive, attribuisce al giudice dell’esecuzione il potere, per il tramite del custode da lui nominato, di conseguire subito alla procedura la disponibilità del bene per la sua offerta in gara e quindi in tempo anche anteriore all’aggiudicazione.
Pertanto, nel presupposto che quanto non sarà opponibile all’aggiudicatario non è opponibile neppure alla procedura o ai creditori che ad essa danno impulso, è pienamente legittima l’emanazione diretta da parte del giudice dell’esecuzione di un ordine di liberazione sul presupposto della non opponibilità, all’aggiudicatario in futuro ed al ceto creditorio procedente nell’attualità, di un contratto di locazione a canone c.d. vile.
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La richiesta di integrazione della documentazione ipocatastale con riferimento all’atto ultraventennale non si colloca nell’ambito applicativo dell’art. 567 c.p.c.

Il giudice dell’esecuzione immobiliare, al fine di verificare l’appartenenza del bene all’ esecutato – sulla base di indici esteriori di natura formale legati alla continuità delle trascrizioni – può chiedere al creditore di produrre il titolo ultraventennale di provenienza del bene pignorato; si tratta di un documento non richiesto dall’art. 567 c.p.c. per la produzione del quale il G.E. assegna un termine: la relativa violazione va riguardata pertanto alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 152, 154, 175 e 484 c.p.c.

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Nuove linee guida del Consiglio Superiore della magistratura in tema di Esecuzione Immobiliari.

Il Consiglio Superiore della magistratura, proseguendo nella sua attività di rilevazione delle best practises, ha aggiornato le “Linee guida funzionali alla diffusione di buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari”. La deliberazione ha proceduto ad un ulteriore aggiornamento delle Linee guida, volte all’identificazione di soluzioni operative che rendano il processo esecutivo più celere ed efficiente, nel rispetto della piena tutela del debitore.

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