È inammissibile l’istanza di sospensione ex art. 624 bis c.p.c. in ipotesi di rinvio della vendita ex art. 161 bis disp. att. c.p.c., non potendosi interpretare la parola “rinvio” come “rinnovo”, atteso che l’esigenza di tutelare l’affidamento degli offerenti impone di interpretare la disposizione come riferita ad un semplice differimento delle medesime operazioni di vendita e, in particolare, di quelle relative alla delibazione delle offerte ed all’eventuale gara tra gli offerenti che si svolge avanti al professionista delegato.