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La sospensione concordata ex art. 624 bis c.p.c. non può riguardare uno solo dei lotti staggiti, pur in presenza del consenso di tutte le parti.

In caso di richiesta di sospensione concordata della procedura esecutiva avanzata dalle parti in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, al giudice dell’esecuzione compete comunque una valutazione discrezionale  circa il carattere giustificato o meno della stasi a disporsi.

E’ inammissibile la richiesta di sospensione oggettiva parziale, ovverosia limitata ad uno solo dei lotti staggiti,  che consentirebbe di cumulare in uno stesso processo più periodi di sospensione per quanti sono i beni pignorati, procrastinando i tempi di definizione della procedura.

Il debitore esecutato non gode di alcun diritto alla sospensione parziale oggettiva potendo, tramite i diversi strumenti di cui agli artt. 496 c.p.c. e 558 c.p.c., ottenere la sospensione della vendita e realizzare il risultato di liberare uno o più beni dal pignoramento, senza compromettere gli interessi dei creditori ovvero quelli dei terzi che partecipino alle aste giudiziarie confidando nella stabilità dei relativi effetti (nella fattispecie, il Giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza cautelare del debitore che aveva proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di rigetto della precedente istanza ex art. 624 bis c.p.c. presentata col consenso di tutti i creditori).

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