L’apertura della liquidazione controllata e i poteri del giudice dell’esecuzione.

Va dichiarata, anche ex officio, l’improcedibilità dell’azione esecutiva allorché, a vendita già avvenuta, intervenga sentenza di apertura della liquidazione controllata, derivandone la consegna del ricavato lordo al liquidatore, unico soggetto legittimato alla graduazione dei crediti ed al riparto delle somme tra i creditori ammessi al passivo in forza dell’apertura della liquidazione concorsuale in virtù della regola del concorso formale e sostanziale.

I compensi del custode giudiziario e del delegato alle vendite devono essere liquidati dal G.E. a carico del creditore procedente ex art. 8 t.u.s.g. che potrà recuperarli, con il privilegio di cui all’art. 2770 c.c. (in quanto potenzialmente utili a tutti i creditori) in sede concorsuale dove avviene il riparto.

La dichiarazione di improcedibilità non osta alla prosecuzione delle attività di liberazione del cespite già intraprese dal custode, trattandosi di un provvedimento autoesecutivo del giudice dell’esecuzione forzata che si esegue con modalità deformalizzate ed estranee all’esecuzione per rilascio ex art. 605 c.p.c. che si riferisce ad un bene che non è mai entrato sotto il dominio del liquidatore e della procedura di liquidazione controllata e sulla quale, quindi, questi ultimi non hanno alcun potere dispositivo o gestorio, essendo detto bene appartenuto e tutt’ora appartenendo alla proprietà di un terzo estraneo al processo espropriativo, dunque non compreso nella procedura concorsuale.
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