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Causa cavendi e causa solvendi del pagamento da parte dell’assicurazione dell’indennità per l’incendio del bene ipotecato.

In caso di contratto di mutuo ipotecario cui sia collegata l’assicurazione per il rischio incendi degli immobili ipotecati finalizzata a indennizzare l’eventuale perdita di valore della garanzia reale, la riscossione del pagamento da parte dell’istituto mutuante, in seguito al verificarsi del rischio, comporterà anche la riduzione della complessiva esposizione debitoria del mutuatario, in quanto diversamente opinando quel pagamento non avrebbe un’idonea giustificazione causale ai sensi dell’art. 2033 c.c., portando a un’indebita locupletazione nel caso in cui poi il bene venga venduto all’asta. Ciò a meno che la meritevolezza dello schema contrattuale non preveda, in caso di riscossione dell’indennità, la corrispettiva riduzione ipotecaria.

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