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Alla responsabilità del professionista delegato non si applica la disciplina speciale dei magistrati.

Il sistema dei rapporti tra giudice dell’esecuzione e professionista delegato non implica il pieno esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali in capo al delegato, in quanto la legge processuale si limita a prevedere la delegabilità di un’ampia gamma di atti del processo esecutivo che, tuttavia, resta diretto dal giudice dell’esecuzione.

Pertanto, il professionista delegato potrà essere chiamato a rispondere del suo operato in via ordinaria, per colpa grave o dolo ai sensi dell’art. 2043 c.c., non applicandosi all’ausiliario la speciale disciplina di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati.

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