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L’offerta depositata dal presentatore diverso dall’offerente senza allegazione della documentazione comprovante la sua titolarità non può essere ammessa nella vendita telematica.

Evidenziato che le previsioni codicistiche con riferimento alla vendita “classica”, nel senso di non telematica, indicano come “offerente” colui che formula l’offerta e come “presentatore” colui che eventualmente provvede materialmente al deposito della stessa, abilitando solo l’offerente o il difensore dello stesso a partecipare alla vendita senza incanto, può affermarsi che nell’ambito della vendita telematica ai fini della regolarità dell’offerta la necessità di depositare una procura speciale o almeno una delega con autocertificazione, pur in assenza di specifica previsione normativa, sia sottesa sia alle disposizioni del codice di rito sulla vendita – i cui principi vanno comunque applicati in via analogia – sia alle previsioni in tema di rappresentanza in generale ex art. 1386 e ss., dovendosi ritenere presupposta alle specifiche tecniche e comunque evocata dal Manuale Utente relativi alla vendita telematica, dai quali emerge l’obbligo del “presentatore” (inteso come colui che compila ed eventualmente firma l’offerta telematica) di indicare il titolo in base al quale si presenta l’offerta per conto dell’offerente e di allegare i documenti comprovanti la titolarità di cui dichiara di essere investito.

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