La liberazione dell’immobile pignorato occupato da terzi: il giudice dell’esecuzione tra poteri gestori e cognizione in senso lato.

L’art. 560 cpc, a seguito della novella apportata all’art. 560 cpc dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119, con una scelta sostanzialmente stata confermata dalle evoluzioni normative successive, attribuisce al giudice dell’esecuzione il potere, per il tramite del custode da lui nominato, di conseguire subito alla procedura la disponibilità del bene per la sua offerta in gara e quindi in tempo anche anteriore all’aggiudicazione.
Pertanto, nel presupposto che quanto non sarà opponibile all’aggiudicatario non è opponibile neppure alla procedura o ai creditori che ad essa danno impulso, è pienamente legittima l’emanazione diretta da parte del giudice dell’esecuzione di un ordine di liberazione sul presupposto della non opponibilità, all’aggiudicatario in futuro ed al ceto creditorio procedente nell’attualità, di un contratto di locazione a canone c.d. vile.
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