La ricezione delle offerte in unluogo diverso da quello indicato nell’Ordinanza di delega, determina ex e l’illegittimità dell’aggiudicazione.

Sono illegittimi gli atti esecutivi compiuti in violazione delle disposizioni contenute nell’ordinanza di vendita (eventualmente anche di quelle integrative del contenuto minimo imposte dall’ordito normativo) senza che ai fini della loro impugnazione occorra dedurre un pregiudizio concreto per dimostrare l’interesse ad agire della parte che deduce il vizio di legittimità. Conseguentemente, l’inosservanza della prescrizione contenuta nell’ordinanza di delega afferente al luogo di ricezione delle offerte e di espletamento della vendita determina ex se l’illegittimità dell’avviso di vendita e della successiva aggiudicazione (fattispecie in cui il G.E., in accoglimento del ricorso ex art. 591-ter cod. proc. civ., ha revocato l’aggiudicazione pronunciata dal professionista delegato all’esito di operazioni di vendita avvenute in un luogo diverso da quello previsto nell’ordinanza di delega).

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