Va escluso che la circostanza che uno degli immobili pignorati sia adibito ad abitazione principale del debitore possa rilevare in sede di valutazione di una istanza di riduzione concernente il medesimo immobile. Difatti, il legislatore – salvo che per far fronte a contesti emergenziali – ha rinvenuto il punto di equilibrio tra i diversi interessi contrapposti nell’assicurazione, al debitore esecutato, del diritto di permanere nell’immobile fino alla conclusione del procedimento liquidatorio, salvo che non siano sposti in essere comportamenti ostativi rispetto a tale finalità (v. art. 560 c.p.c.).