All posts by Andrea Petreni

La ricezione delle offerte in unluogo diverso da quello indicato nell’Ordinanza di delega, determina ex e l’illegittimità dell’aggiudicazione.

Sono illegittimi gli atti esecutivi compiuti in violazione delle disposizioni contenute nell’ordinanza di vendita (eventualmente anche di quelle integrative del contenuto minimo imposte dall’ordito normativo) senza che ai fini della loro impugnazione occorra dedurre un pregiudizio concreto per dimostrare l’interesse ad agire della parte che deduce il vizio di legittimità. Conseguentemente, l’inosservanza della prescrizione contenuta nell’ordinanza di delega afferente al luogo di ricezione delle offerte e di espletamento della vendita determina ex se l’illegittimità dell’avviso di vendita e della successiva aggiudicazione (fattispecie in cui il G.E., in accoglimento del ricorso ex art. 591-ter cod. proc. civ., ha revocato l’aggiudicazione pronunciata dal professionista delegato all’esito di operazioni di vendita avvenute in un luogo diverso da quello previsto nell’ordinanza di delega).

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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto di recepimento della Direttiva Insolvency.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2022 è stato pubblicato il decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 82, di attuazione della direttiva UE 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, più comunemente nota come “direttiva Insolvency”. Il decreto di recepimento apporta numerose modifiche al Codice della crisi d’impresa alla vigilia della sua entrata in vigore.
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Le interferenze tra l’esecuzione forzata ed i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Uno sguardo ai regimi delle improseguibilità dell’esecuzione individuale previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in occasione dell’accesso ad uno dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Il tema dei rapporti tra procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e procedure esecutive individuali è assai ricorrente nella prassi, poiché nella secolare contrapposizione tra debitore e creditore gli istituti della regolazione della crisi da sovraindebitamento sono, al contempo, una opportunità ed un’arma: una opportunità per il debitore che voglia far sedere attorno ad un tavolo i suoi creditori e sottoporre ad essi un piano o una proposta che realizzi un loro soddisfacimento concorsuale; un’arma per quel debitore che intenda avvalersene per finalità distorsive, e segnatamente per rallentare il creditore nel suo cammino verso la tutela esecutiva del credito.
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Obblighi informativi.

Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della Legge 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link:
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx”

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Pignoramento ex art. 521bis c.p.c.: la materiale apprensione del bene condiziona la possibilità di iscrivere al ruolo il procedimento esecutivo.

Il pignoramento di beni mobili iscritti al PRA nelle forme di cui all’art. 521bis c.p.c. rappresenta una modalità di procedere in via esecutiva alternativa a quella disciplinata dagli artt. 513 e ss. c.p.c.
Sebbene il pignoramento spieghi efficacia nei confronti del debitore a partire dalla notifica e l’opponibilità del vincolo sia subordinata alla sua trascrizione, deve ritenersi che, ai fini del perfezionamento della fattispecie, sia comunque necessaria la materiale apprensione del bene: l’art. 521-bis c.p.c., al quinto comma, prevede che il termine – previsto a pena di inefficacia del pignoramento – per procedere all’iscrizione a ruolo decorre dalla comunicazione di avvenuta consegna del bene all’IVG (la quale diviene, di fatto, una condizione per procedere all’iscrizione a ruolo del pignoramento ed alla vendita del bene), e ciò nell’intento evidente di evitare che vengano iscritti a ruolo procedimenti destinati ad estinguersi per il mancato reperimento del bene.

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Guerra in Ucraina e incertezze per l’immobiliare. Le stime di Bankitalia

Nello scenario davvero fosco caratterizzato dallo scoppio del conflitto in Ucraina le prospettive concrete per il settore immobiliare possono essere delineate attraverso due recenti pubblicazioni della Banca d’Italia (Bollettino Economico 2/2022 e Rapporto sulla stabilità finanziaria 1/2022).  A livello globale è aumentata l’incertezza sulle prospettive economiche e le previsioni di crescita sono state riviste al ribasso.
Nel settore immobiliare, nel 2021, l’andamento delle costruzioni e del mercato in generale è stato particolarmente favorevole, con una forte espansione delle compravendite (cresciute rispetto al 2020 e al 2019 rispettivamente del 34% e del 24%); la discesa dei prezzi ha rallentato, coerentemente il miglioramento delle condizioni reddituali delle famiglie.
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La liberazione dell’immobile pignorato occupato da terzi: il giudice dell’esecuzione tra poteri gestori e cognizione in senso lato.

L’art. 560 cpc, a seguito della novella apportata all’art. 560 cpc dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119, con una scelta sostanzialmente stata confermata dalle evoluzioni normative successive, attribuisce al giudice dell’esecuzione il potere, per il tramite del custode da lui nominato, di conseguire subito alla procedura la disponibilità del bene per la sua offerta in gara e quindi in tempo anche anteriore all’aggiudicazione.
Pertanto, nel presupposto che quanto non sarà opponibile all’aggiudicatario non è opponibile neppure alla procedura o ai creditori che ad essa danno impulso, è pienamente legittima l’emanazione diretta da parte del giudice dell’esecuzione di un ordine di liberazione sul presupposto della non opponibilità, all’aggiudicatario in futuro ed al ceto creditorio procedente nell’attualità, di un contratto di locazione a canone c.d. vile.
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