Slider

Applicabilità dell’art. 614 bis c.p.c. anche alle procedure per consegna e rilascio.

In tema di penalità di mora, la formulazione dell’art. 614 bis (“Con il provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro …”) non preclude la possibilità di applicazione alle procedure di rilascio, posto che la norma fa un generico riferimento a tutte le ipotesi di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento e che l’art. 614 bis c.p.c. è inserito, nell’impianto codicistico, in un titolo autonomo, non riferendosi specificamente all’esecuzione degli obblighi di fare e di non fare.

ordinanza 614 bis

Commenti disabilitati su Applicabilità dell’art. 614 bis c.p.c. anche alle procedure per consegna e rilascio.

Le società incaricate del recupero di crediti cartolarizzati non devono essere necessariamente iscritte nell’albo degli intermediari finanziari.

Nell’ambito delle attività di recupero dei crediti cartolarizzati, non occorre che la società che ha ricevuto dalla cessionaria il mandato per il materiale recupero del credito (servicer) sia iscritta all’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 T.U.B. Difatti, l’art. 2 comma 6 legge n. 130 del 1999, secondo cui il servizio di riscossione dei crediti ceduti nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione può essere svolto da banche o da intermediari finanziari iscritti nell’apposito albo, non costituisce una norma (civilistica) imperativa, la cui violazione darebbe luogo a nullità virtuale del mandato conferito per il recupero del credito e dei successivi atti esecutivi posti in essere dal mandatario, ma attiene alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica trova specifica tutela nel sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all’autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d’Italia), presidiati anche da norme penali.

Commenti disabilitati su Le società incaricate del recupero di crediti cartolarizzati non devono essere necessariamente iscritte nell’albo degli intermediari finanziari.

Titolo esecutivo e interessi legali: la parola alle Sezioni Unite.

Se il titolo esecutivo giudiziale – nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione – dispone il pagamento di “interessi legali”, senza alcuna specificazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell’esecuzione di integrare il titolo.

Leggi articolo

Commenti disabilitati su Titolo esecutivo e interessi legali: la parola alle Sezioni Unite.

Causa cavendi e causa solvendi del pagamento da parte dell’assicurazione dell’indennità per l’incendio del bene ipotecato.

In caso di contratto di mutuo ipotecario cui sia collegata l’assicurazione per il rischio incendi degli immobili ipotecati finalizzata a indennizzare l’eventuale perdita di valore della garanzia reale, la riscossione del pagamento da parte dell’istituto mutuante, in seguito al verificarsi del rischio, comporterà anche la riduzione della complessiva esposizione debitoria del mutuatario, in quanto diversamente opinando quel pagamento non avrebbe un’idonea giustificazione causale ai sensi dell’art. 2033 c.c., portando a un’indebita locupletazione nel caso in cui poi il bene venga venduto all’asta. Ciò a meno che la meritevolezza dello schema contrattuale non preveda, in caso di riscossione dell’indennità, la corrispettiva riduzione ipotecaria.

Commenti disabilitati su Causa cavendi e causa solvendi del pagamento da parte dell’assicurazione dell’indennità per l’incendio del bene ipotecato.

Il termine per l’attuazione dell’ordine di liberazione non è prorogabile.

Il termine di 120 giorni per il rilascio dell’immobile (di cui all’art. 560 c.p.c. nella formulazione introdotta dall’art. 18 quater co. 1 d.l. 30.12.2019 n. 162, conv. in l. 8/2020), comprimendo il diritto di godimento del proprietario dell’immobile (tale è, infatti, chi ha acquistato il bene in sede esecutiva) e quello del creditore procedente ad una celere definizione della fase distributiva dell’esecuzione forzata, va inteso come perentorio per la parte esecutata, conseguendone la relativa improrogabilità.

Anche a voler considerare il termine prorogabile, la condotta tenuta dalla parte esecutata che prospetta inusitati e pericolosi gesti di ribellismo all’autorità pubblica pur di permanere nella detenzione sino a tempi imprecisati di un immobile che non è più di sua proprietà, non giustifica alcuna protrazione nell’occupazione dell’immobile, rivelandosi l’attuazione del provvedimento di liberazione quale unica forma di tutela possibile del diritto dell’aggiudicatario di conseguire la consegna del bene nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento dell’aggiudicazione.

Commenti disabilitati su Il termine per l’attuazione dell’ordine di liberazione non è prorogabile.

L’apertura della liquidazione controllata e i poteri del giudice dell’esecuzione.

Va dichiarata, anche ex officio, l’improcedibilità dell’azione esecutiva allorché, a vendita già avvenuta, intervenga sentenza di apertura della liquidazione controllata, derivandone la consegna del ricavato lordo al liquidatore, unico soggetto legittimato alla graduazione dei crediti ed al riparto delle somme tra i creditori ammessi al passivo in forza dell’apertura della liquidazione concorsuale in virtù della regola del concorso formale e sostanziale.

I compensi del custode giudiziario e del delegato alle vendite devono essere liquidati dal G.E. a carico del creditore procedente ex art. 8 t.u.s.g. che potrà recuperarli, con il privilegio di cui all’art. 2770 c.c. (in quanto potenzialmente utili a tutti i creditori) in sede concorsuale dove avviene il riparto.

La dichiarazione di improcedibilità non osta alla prosecuzione delle attività di liberazione del cespite già intraprese dal custode, trattandosi di un provvedimento autoesecutivo del giudice dell’esecuzione forzata che si esegue con modalità deformalizzate ed estranee all’esecuzione per rilascio ex art. 605 c.p.c. che si riferisce ad un bene che non è mai entrato sotto il dominio del liquidatore e della procedura di liquidazione controllata e sulla quale, quindi, questi ultimi non hanno alcun potere dispositivo o gestorio, essendo detto bene appartenuto e tutt’ora appartenendo alla proprietà di un terzo estraneo al processo espropriativo, dunque non compreso nella procedura concorsuale.
Leggi articolo.

 

Commenti disabilitati su L’apertura della liquidazione controllata e i poteri del giudice dell’esecuzione.

La sospensione concordata ex art. 624 bis c.p.c. non può riguardare uno solo dei lotti staggiti, pur in presenza del consenso di tutte le parti.

In caso di richiesta di sospensione concordata della procedura esecutiva avanzata dalle parti in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, al giudice dell’esecuzione compete comunque una valutazione discrezionale  circa il carattere giustificato o meno della stasi a disporsi.

E’ inammissibile la richiesta di sospensione oggettiva parziale, ovverosia limitata ad uno solo dei lotti staggiti,  che consentirebbe di cumulare in uno stesso processo più periodi di sospensione per quanti sono i beni pignorati, procrastinando i tempi di definizione della procedura.

Il debitore esecutato non gode di alcun diritto alla sospensione parziale oggettiva potendo, tramite i diversi strumenti di cui agli artt. 496 c.p.c. e 558 c.p.c., ottenere la sospensione della vendita e realizzare il risultato di liberare uno o più beni dal pignoramento, senza compromettere gli interessi dei creditori ovvero quelli dei terzi che partecipino alle aste giudiziarie confidando nella stabilità dei relativi effetti (nella fattispecie, il Giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza cautelare del debitore che aveva proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di rigetto della precedente istanza ex art. 624 bis c.p.c. presentata col consenso di tutti i creditori).

Leggi articolo 

Commenti disabilitati su La sospensione concordata ex art. 624 bis c.p.c. non può riguardare uno solo dei lotti staggiti, pur in presenza del consenso di tutte le parti.

L’esecuzione forzata per credito fondiario prosegue anche dopo l’apertura della liquidazione controllata.

L’improseguibilità delle procedure esecutive individuali conseguente alla sentenza che dichiara l’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato non necrotizza l’esecuzione forzata intrapresa da un così detto “creditore fondiario”.

In sede di distribuzione (provvisoria), il liquidatore che intenda far valere delle prededuzioni con preferenza rispetto al creditore fondiario dovrà costituirsi nel processo esecutivo (assistito da un difensore) e documentare l’avvenuta emissione, da parte degli organi della procedura concorsuale, di formali provvedimenti (idonei a divenire stabili) che (direttamente o quanto meno indirettamente, ma inequivocabilmente) dispongano la suddetta graduazione

Spetta al giudice dell’esecuzione il potere di liquidazione degli ausiliari che abbiano già prestato la loro opera nella procedura, ponendo il relativo onere a carico del creditore procedente a titolo di anticipazione ai sensi dell’art. 8 D.P.R. 115/2002, così da consentire a quest’ultimo di chiederne a propria volta il pagamento in sede concorsuale mediante domanda di ammissione al passivo.

Leggi articolo

Commenti disabilitati su L’esecuzione forzata per credito fondiario prosegue anche dopo l’apertura della liquidazione controllata.

L’onere del debitore della richiesta di parte delle misure protettive ex art. 54/2 c.c.i.i.

Laddove il debitore di una procedura individuale, che abbia altresì chiesto di accedere ad uno strumento di regolazione della crisi, chieda la sospensione della prima quale misura protettiva tipica a tutela del patrimonio del ricorrente, secondo la definizione datane dall’art. 2, lett. p) e come previste dall’art. 54 co. II del CCII, il giudice dell’esecuzione è tenuto a verificare, ex actiis, se ricorrano i presupposti ai fini della sospensione ex art. 623 c.p.c., tra i quali la presenza di una specifica richiesta, nella domanda di accesso ex art. 40 del CCII, di misure protettive, in quanto, a differenza di quanto previsto dall’art. 168 l. fall. la sospensione delle procedure individuali non rappresenta più effetto automatico derivante dalla domanda di concordato preventivo. Nel caso non si ravvisi alcuna istanza di parte, il giudice dell’esecuzione è tenuto a non concedere la sospensione della procedura individuale.

Leggi articolo

Commenti disabilitati su L’onere del debitore della richiesta di parte delle misure protettive ex art. 54/2 c.c.i.i.

Il giudice investito di un’opposizione a decreto ingiuntivo inammissibile deve valutare la natura vessatoria delle clausole del contratto concluso tra professionista e consumatore.

Il giudice investito di un’opposizione a decreto ingiuntivo ha il potere dovere di svolgere il sindacato sulla vessatorietà delle clausole contrattuali solo se, dall’esposizione dei fatti di causa, emerge che esse abbiano inciso sull’an o sul quantum del credito.

Nel giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 cod. proc. civ., la natura vessatoria o non vessatoria delle clausole deve essere vagliata esclusivamente con riferimento a quelle clausole che, sulla base della narrazione dei fatti di causa, abbiano avuto effettivamente rilevanza ai fini della determinazione dell’an o del quantum del credito, così come, del resto, anche il giudice del monitorio ha l’onere di individuare “con chiarezza, la clausola del contratto (o le clausole) che abbia(no) incidenza sull’accoglimento, integrale o parziale, della domanda del creditore e che se ne escluda, quindi, il carattere vessatorio” (cfr. Cass. Sez. Un. 6.4.23, n. 9479). Solo in questo caso, infatti, l’eventuale giudizio di nullità delle clausole può riverberare i propri effetti ai fini dell’accoglimento della domanda del consumatore di revoca del decreto ingiuntivo opposto. Solo in questo caso, quindi, la parte ha un interesse concreto ed attuale all’accertamento della vessatorietà delle clausole stesse (cfr. art. 100 cod. proc. civ.).

LLeggi articolo

Commenti disabilitati su Il giudice investito di un’opposizione a decreto ingiuntivo inammissibile deve valutare la natura vessatoria delle clausole del contratto concluso tra professionista e consumatore.
Style Selector
Select the layout
Choose the theme
Preset colors
No Preset
Select the pattern

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.

Chiudi